Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio
dei ministri hanno adottato un nuovo regolamento con il quale viene
istituita un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione,
in prosieguo denominata "l'Agenzia", per un periodo di cinque anni
e al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle
reti e dell'informazione nell'ambito della Comunita' e di sviluppare
una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione
a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle
organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo
in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
Obiettivi:
1. L'Agenzia accresce la capacita' della Comunita' e degli Stati membri
e, di conseguenza, della comunita' degli operatori economici di prevenire
e affrontare i problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione
e di reagirvi.
2. L'Agenzia fornisce assistenza e consulenza alla Commissione e agli
Stati membri su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione
che rientrano nelle sue competenze come previsto dal presente regolamento.
3. Sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e comunitario
l'Agenzia sviluppa un alto livello di competenze. Essa si serve di
tali competenze per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei
settori pubblico e privato.
4. L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta, nei lavori tecnici
preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria
nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
Compiti della Agenzia:
Per assicurare che siano rispettati l'ambito di applicazione e gli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'Agenzia svolge i seguenti
compiti:
a) raccogliere le informazioni appropriate per analizzare rischi attuali
ed emergenti e, in particolare a livello europeo, quelli che potrebbero
avere un impatto sul buon funzionamento e sulla disponibilita' di
reti elettroniche di comunicazione e l'autenticita', integrita' e
riservatezza delle informazioni accessibili e da esse trasmesse, nonche'
fornire i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione;
b) fornire consulenza e, su richiesta e nell'ambito dei suoi obiettivi,
assistenza al Parlamento europeo, alla Commissione, agli organismi
comunitari o ad organismi nazionali competenti designati dagli Stati
membri;
c) migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel
settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro
organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, le universita'
nonche' con altri settori interessati e creando reti di contatto per
gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati
membri, gli enti privati e le organizzazioni di consumatori;
d) agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri
nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare
e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
e) contribuire a sensibilizzare il pubblico e a mettere tempestivamente
a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete
sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo
tra l'altro scambi di migliori prassi attuali, anche per quanto riguarda
i metodi di allertamento degli utenti, e ricercando una sinergia tra
le iniziative del settore pubblico e privato;
f) assistere la Commissione e gli Stati membri nel loro dialogo con
l'industria al fine di affrontare i problemi di sicurezza nei prodotti
hardware e software;
g) seguire l'evoluzione delle norme sulla sicurezza delle reti e dell'informazione
per prodotti e servizi;
h) consigliare la Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza
delle reti e dell'informazione cosi' come sull'uso efficace delle
tecnologie di prevenzione dei rischi;
i) promuovere attivita' di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili
per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della
prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico
e privato;
j) contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con
i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali al
fine di promuovere un approccio globale comune alle questioni legate
alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal
modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti
e dell'informazione;
k) formulare in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza
su argomenti che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra i
suoi obiettivi.
L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a
norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.
Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo comunitario
e dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attivita',
come stabilito dall'articolo 24.
Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche,
infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle
conseguenti a contratti stipulati con terzi.
Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata
al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunita' europee, a norma rispettivamente degli articoli 195
e 230 del trattato.
Organi dell'Agenzia. L'Agenzia comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore esecutivo; e
c) un gruppo permanente di parti interessate.
Cliccare qui per vedere il testo completo
del regolamento.
Devo, a questo punto, spiegare il concetto del regolamento nel diritto
internazionale. I regolamenti sono atti normativi dotati di portata
generale: si applicano automaticamente in tutti gli stati membri e
hanno efficacia diretta e immediata. Sono quindi obbligatori per tutti
i cittadini dell'Unione ed entrano a far parte dell'ordinamento giuridico
di ciascun paese membro, senza bisogno che vengano recepiti da una
legge nazionale. Si tratta di una eccezione di ampia portata rispetto
alle regole del diritto internazionale. Infatti di norma le decisioni
degli organismi internazionali vincolano gli stati, ma non obbligano
direttamente i cittadini, finché il loro contenuto non è
stato riprodotto in una legge dello stato stesso.
Poiché i regolamenti comunitari hanno la stessa efficacia delle
leggi interne, si e' stabilito con il trattato istitutivo che nelle
materie di competenza dell'Unione europea i regolamenti prevalgono
sulle leggi interne dei singoli stati membri. Ció significa
che se il parlamento italiano approva una legge in contrasto con un
regolamento comunitario, il giudice italiano è tenuto a tener conto
soltanto delle norme contenute nel regolamento. In questo modo le
questioni piú importanti vengono affidate a un organo supremo
rispetto agli stati membri e quindi si puó pensare che è, forse, un
passo verso una vera e propria federazione di stati (gli stati uniti
d'Europa).
I regolamenti dell'Unione europea sono quindi fonti di diritto italiano e piú precisamente fonti primarie a competenza speciale. Quest'ultima espressione significa che nelle materie affidate alla competenza dell'Ue i regolamenti europei prevalgono sulle leggi che sono invece fonti a competenza generale.
Il numero dei regolamenti è molto elevato: ne vengono emanati circa 1000 ogni anno. L'approvazione dei regolamenti spetta al Consiglio dei ministri, che è il massimo organo dell'Ue (esercita il potere legislativo). Il consiglio dei ministri è formato dai ministri dei governi degli stati membri. Non è un organo permanente: si riunisce secondo le necessitá, con la partecipazione dei ministri dei singoli governi competenti per le questioni che sono di volta in volta in discussione. Il consiglio non ha quindi una composizione stabile: ne fanno parte quelle persone che in un dato momento occupano un certo incarico governativo nel proprio paese. La presidenza del consiglio è tenuta, a rotazione, per un periodo di 6 mesi, da ciascun paese dell'Unione. Pochissimo tempo fa, il 1 maggio 2004, il numero degli stati membri della Unione europea è passato da 15 a 25.
|
|