Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno adottato un nuovo regolamento con il quale viene istituita un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, in prosieguo denominata "l'Agenzia", per un periodo di cinque anni e al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunita' e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.
Obiettivi:
1. L'Agenzia accresce la capacita' della Comunita' e degli Stati membri e, di conseguenza, della comunita' degli operatori economici di prevenire e affrontare i problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione e di reagirvi.
2. L'Agenzia fornisce assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze come previsto dal presente regolamento.
3. Sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e comunitario l'Agenzia sviluppa un alto livello di competenze. Essa si serve di tali competenze per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori pubblico e privato.
4. L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta, nei lavori tecnici preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.
Compiti della Agenzia:
Per assicurare che siano rispettati l'ambito di applicazione e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
a) raccogliere le informazioni appropriate per analizzare rischi attuali ed emergenti e, in particolare a livello europeo, quelli che potrebbero avere un impatto sul buon funzionamento e sulla disponibilita' di reti elettroniche di comunicazione e l'autenticita', integrita' e riservatezza delle informazioni accessibili e da esse trasmesse, nonche' fornire i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione;
b) fornire consulenza e, su richiesta e nell'ambito dei suoi obiettivi, assistenza al Parlamento europeo, alla Commissione, agli organismi comunitari o ad organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri;
c) migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, le universita' nonche' con altri settori interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni di consumatori;
d) agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;
e) contribuire a sensibilizzare il pubblico e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori prassi attuali, anche per quanto riguarda i metodi di allertamento degli utenti, e ricercando una sinergia tra le iniziative del settore pubblico e privato;
f) assistere la Commissione e gli Stati membri nel loro dialogo con l'industria al fine di affrontare i problemi di sicurezza nei prodotti hardware e software;
g) seguire l'evoluzione delle norme sulla sicurezza delle reti e dell'informazione per prodotti e servizi;
h) consigliare la Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione cosi' come sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi;
i) promuovere attivita' di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato;
j) contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali al fine di promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;
k) formulare in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra i suoi obiettivi.
L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.
Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo comunitario e dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attivita', come stabilito dall'articolo 24.
Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.
Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, a norma rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.
Organi dell'Agenzia. L'Agenzia comprende:
a) un consiglio di amministrazione;
b) un direttore esecutivo; e
c) un gruppo permanente di parti interessate.

Cliccare qui per vedere il testo completo del regolamento.

Devo, a questo punto, spiegare il concetto del regolamento nel diritto internazionale. I regolamenti sono atti normativi dotati di portata generale: si applicano automaticamente in tutti gli stati membri e hanno efficacia diretta e immediata. Sono quindi obbligatori per tutti i cittadini dell'Unione ed entrano a far parte dell'ordinamento giuridico di ciascun paese membro, senza bisogno che vengano recepiti da una legge nazionale. Si tratta di una eccezione di ampia portata rispetto alle regole del diritto internazionale. Infatti di norma le decisioni degli organismi internazionali vincolano gli stati, ma non obbligano direttamente i cittadini, finché il loro contenuto non è stato riprodotto in una legge dello stato stesso.
Poiché i regolamenti comunitari hanno la stessa efficacia delle leggi interne, si e' stabilito con il trattato istitutivo che nelle materie di competenza dell'Unione europea i regolamenti prevalgono sulle leggi interne dei singoli stati membri. Ció significa che se il parlamento italiano approva una legge in contrasto con un regolamento comunitario, il giudice italiano è tenuto a tener conto soltanto delle norme contenute nel regolamento. In questo modo le questioni piú importanti vengono affidate a un organo supremo rispetto agli stati membri e quindi si puó pensare che è, forse, un passo verso una vera e propria federazione di stati (gli stati uniti d'Europa).
I regolamenti dell'Unione europea sono quindi fonti di diritto italiano e piú precisamente fonti primarie a competenza speciale. Quest'ultima espressione significa che nelle materie affidate alla competenza dell'Ue i regolamenti europei prevalgono sulle leggi che sono invece fonti a competenza generale.
Il numero dei regolamenti è molto elevato: ne vengono emanati circa 1000 ogni anno.
L'approvazione dei regolamenti spetta al Consiglio dei ministri, che è il massimo organo dell'Ue (esercita il potere legislativo). Il consiglio dei ministri è formato dai ministri dei governi degli stati membri. Non è un organo permanente: si riunisce secondo le necessitá, con la partecipazione dei ministri dei singoli governi competenti per le questioni che sono di volta in volta in discussione. Il consiglio non ha quindi una composizione stabile: ne fanno parte quelle persone che in un dato momento occupano un certo incarico governativo nel proprio paese. La presidenza del consiglio è tenuta, a rotazione, per un periodo di 6 mesi, da ciascun paese dell'Unione. Pochissimo tempo fa, il 1 maggio 2004, il numero degli stati membri della Unione europea è passato da 15 a 25.

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